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Archivio di Stato di Rimini

Riproduzioni di documenti con mezzi proprio

Ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Beni  Culturali (D. lgs. 42/2004), modificato con legge 4 agosto 2017, n. 124, è libera la riproduzione di beni archivistici (ad eccezione di quelli sottoposti a restrizioni di consultabilità) svolta senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, nonché per promozione della conoscenza del patrimonio culturale. È pertanto consentita la riproduzione di documenti con mezzi propri a titolo gratuito, dopo aver compilato la dichiarazione appositamente predisposta. La riproduzione deve essere effettuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con i materiali, senza l’uso di sorgenti luminose o l’utilizzo di stativi o treppiedi. Non è pertanto consentita la riproduzione di documenti mediante l'uso di scanner portatili o a penna, nonché di flash o altre fonti luminose portatili. Chi effettua le riproduzioni con mezzi propri è inoltre tenuto a evitare interventi atti a danneggiare gli originali e/o a scompaginare l’ordine interno delle unità di conservazione.

È soggetta ad apposita autorizzazione, in base all’art. 88, comma 5, del R.D. 1163/1911, la riproduzione integrale di fondi archivistici, serie archivistiche complete o parti sostanziali di esse.



Ultimo aggiornamento: 05/04/2024